Fidejussioni e Cauzioni

E’ sempre più frequente che nei contratti compaia l’obbligo, per una o tutte le parti, di prestare una cauzione a garanzia degli adempimenti e degli impegni sottoscritti. Prevista dalla legge per tutti gli obblighi verso lo Stato e gli Enti Pubblici, la cauzione è ormai frequente anche nei contratti fra enti privati, e non è più considerata, come in passato, quale dimostrazione di sfiducia di una parte verso l’altra.

La cauzione infatti, è uno strumento di previdenza imprenditoriale che permette di programmare la propria attività, al riparo da inaspettate disavventure, connesse ai ricorrenti climi di recessione economica. Le cauzioni possono essere costituite con deposito di denaro e valori reali o con fidejussione, in genere bancarie o assicurative. Per ovvi motivi, il deposito di denaro è un sistema poco usato.

 

Fidejussioni nei contratti commerciali

• Contratti di fornitura per acquisto materie prime, merci e varie:

La fidejussione garantisce al committente (Beneficiario) il rispetto degli obblighi ed oneri del Fornitore (Contraente) previsti nel contratto di fornitura di Beni e/o servizi.

• Contratti di fornitura e Pagamento merci:

La fidejussione garantisce al Fornitore, in tal caso al Beneficiario della garanzia, il regolare pagamento della fornitura da parte del committente (Contraente), come previsto nel contratto di vendita.

• Contratti di concessione di prodotti petroliferi:

la fidejussione garantisce al Concedente (Società petrolifere, ecc...), Beneficiario della garanzia, le obbligazioni assunte al Concessionario (Contraente) previste nel contratto di concessione.

• Contratti di concessione di autoveicoli:

la fidejussione garantisce al Concedente (Beneficiario) le obbligazioni assunte dal Concessionario di autoveicoli (Contraente) previste nel contratto di concessione.

• Forniture di gas metano:

la fidejussione garantisce al Fornitore di gas metano (Beneficiario) il rispetto degli obblighi ed oneri del committente (Contraente) previste nel contratto di fornitura.

• Contratti di appalto:

tra privati La fidejussione garantisce al Committente la buona esecuzione dell'opera da parte dell'Appaltatore. Può essere viceversa rilasciata la fidejussione a favore dell'Appaltatore a garanzia del pagamento dell'opera commissionata.

• Cauzioni definitive per appalti:

la fidejussione è rilasciata come cauzione definitiva a garanzia della buona esecuzione dell'appalto da parte dell'Impresa aggiudicataria.

• Ritenute di garanzia:

la fidejussione è rilasciata nell'interesse della Ditta Appaltatrice (Contraente) ed a favore dell'Appaltante (Beneficiario) a garanzia dello svincolo, da parte di quest'ultimo, delle ritenute di garanzia in relazione allo stato di avanzamento dei lavori o sui pagamenti per la revisione prezzi.

• Anticipazione sul prezzo di appalto:

la fidejussione è rilasciata nell'interesse della Ditta Appaltatrice (Contraente) ed in favore dell'Appaltante (Beneficiario), a garanzia delle anticipazioni sul prezzo d'appalto, concesse dal Beneficiario al Contraente.

• Compromessi di vendita:

fidejussione rilasciata a garanzia degli obblighi ed oneri previsti nel compromesso di vendita immobiliare.

• Canoni di locazione:

la fidejussione garantisce al locatore la regolare corresponsione dei canoni di locazione da parte del conduttore dell'immobile concesso in locazione.

• Depositi pecuniari di locazione:

la garanzia fidejussoria sostituisce il deposito pecuniario rilasciato dal conduttore dell'immobile in favore del locatore, come previsto nel contratto di locazione.

• Permute immobiliari:

la fidejussione garantisce al proprietario del terreno ceduto in permuta al costruttore, la costruzione e la consegna degli immobili previsti dal contratto.

• Vendite sulla carta di immobili:

la fidejussione garantisce all'acquirente dell'immobile la costruzione e la consegna dell'immobile acquistato sulla carta (progetto ecc.).

• Contratti di compravendita immobiliare

 

Fidejussioni nei contratti finanziari

• Finanziamenti assistiti da garanzie reali:

la fidejussione è rilasciata a maggior garanzia del finanziamento nell'interesse della Ditta finanziata ed a favore dell'Istituto finanziatore, per il pagamento dell'importo finanziato, ovvero di quei minori importi risultanti dalla graduale riduzione della fidejussione secondo quanto previsto dal contratto.

• Consolidamento nel medio periodo:

consolidamento nel medio periodo di passività a breve verso il sistema bancario ex legge N° 598 del 27/10/1994.

 

Fidejussioni giudiziarie

• Cancellazione di ipoteche:

garanzia dell'adempimento delle formalità necessarie ad estinguere i gravami a seguito di frazionamento di mutui: copre i rischi di insolvenza dei mutuatari relative al titolo di proprietà ed alla libertà degli immobili ipotecati a garanzia di mutui (di credito fondiario, edilizio, agrario) garantiti da ipoteca. La fidejussione è rilasciata a favore del mutuante (Assicurato) a garanzia delle ragioni creditorie verso il mutuatario (Contraente), sia per inadempienze di quest'ultimo, sia a seguito di domande, eccezioni ad opposizioni proposte dal mutuatario e/o da terzi, che importino o rendano invalide o inefficaci le garanzie reali.

• Revoca di ipoteca:

la fidejussione viene rilasciata nell'interesse del Mutuatario (Contraente) ed a favore del Mutuante (Beneficiario), a garanzia del risarcimento della perdita del credito, da questi subito, derivante da eventuale declaratoria giudiziaria di revoca, in sede fallimentare dell'ipoteca concessa.

• Revocatorie fallimentari:

la fidejussione viene rilasciata nell'interesse del Mutuatario (Contraente) ed a favore del Mutuante (Beneficiario), a garanzia dei rischi derivanti da revocatoria fallimentare successiva a compravendita di immobili.

• Provvedimenti cautelari:

la fidejussione viene rilasciata all'ordine dell'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere provvedimenti cautelativi.

• Sospensioni di esecuzioni:

la fidejussione viene rilasciata all'ordine dell'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere sospensioni dell'esecuzione.

• Dissequestro di beni:

la fidejussione viene rilasciata, all'ordine dell'Autorità Giudiziaria, nell'interesse della parte che ha subito il sequestro dei beni (Contraente), ed a favore della parte attrice (Beneficiario), per l'ottenimento del dissequestro dei beni.

• Concessioni per provvedimenti di urgenza:

la fidejussione viene rilasciata all'ordine dell'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere concessioni per provvedimenti d'urgenza, di provvisoria esecutività di decreti ingiuntivi opposti.

• Garanzie per l'ottenimento di provvedimenti giudiziali:

la fidejussione viene rilasciata all'ordine dell'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere Garanzie per l'ottenimento di provvedimenti giudiziali per i quali sia prevista cauzione dal Codice di Procedura Civile.

• Concordato preventivo:

la fidejussione viene rilasciata nell'interesse della Ditta proponente il concordato ed a favore dei creditori a garanzia del buon fine degli adempimenti previsti nel concordato.

• Concordato fallimentare All'ordine dell'Autorità Giudiziaria:

la fidejussione viene rilasciata nell'interesse della Ditta fallita (Contraente) e a favore dei creditori (Beneficiari), a garanzia del buon fine degli adempimenti previsti nel concordato fallimentare.